Disdire?
Si può.

24 ore su 24 è a tua disposizione un servizio di disdetta automatico. Tra disdetta e visita devono esserci almeno due giorni lavorativi. Sabato e domenica non vengono considerati.

 

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Si può.

24 ore su 24 è a tua disposizione un servizio di disdetta automatico. Tra disdetta e visita devono esserci almeno due giorni lavorativi. Sabato e domenica non vengono considerati.

 

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Si può.

24 ore su 24 è a tua disposizione un servizio di disdetta automatico. Tra disdetta e visita devono esserci almeno due giorni lavorativi. Sabato e domenica non vengono considerati.

 

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Si può.

24 ore su 24 è a tua disposizione un servizio di disdetta automatico. Tra disdetta e visita devono esserci almeno due giorni lavorativi. Sabato e domenica non vengono considerati.

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Spesso succede che le persone prenotano una visita medica oppure un’altra prestazione sanitaria e non si presentano senza disdirla. Questo comportamento appesantisce il servizio sanitario e crea disagi per altri pazienti: disdire la prenotazione in tempo utile significa liberare il posto a favore di chi è in attesa e ci aiuta a migliorare la nostra efficienza. Per questo motivo, per le visite prenotate e non disdette in tempo verrà chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa di 35,00 € (più spese di notifica).

A quali prestazioni si applica la sanzione?

La sanzione amministrativa si applica ad ogni appuntamento per prestazioni specialistiche ambulatoriali prenotate e non disdette nei tempi e nelle modalità previste

La sanzione amministrativa si applica a tutti gli appuntamenti per prestazioni specialistiche ambulatoriali che vengono prenotati e non disdetti o nel caso in cui il paziente non si presenti.

In particolare sono oggetto di sanzione gli appuntamenti relativi:

  • alle prestazioni di primo accesso (prime visite specialistiche e prestazioni diagnostico-strumentali di primo accesso);
  • alle prestazioni di accesso successivo (visite di controllo, prestazioni diagnostico-strumentali di accesso successivo, follow-up);
  • alle prestazioni di primo accesso nell’ambito di un ciclo di prestazioni (come le prestazioni di riabilitazione);

Non sono invece oggetto di sanzione amministrativa gli appuntamenti prenotati e non disdetti relativi:

  • prescritte con priorità clinica urgente;
  • per le quali intercorrono meno di due giorni lavorativi tra la data di prenotazione e la data dell’appuntamento;
  • prenotate in giornate per le quali è stato proclamato uno sciopero a livello nazionale e/o provinciale e a cui partecipano il personale sanitario dipendente dell’Azienda Sanitaria o convenzionato;
  • prenotate in regime di libera professione intramoenia;
  • pre e post-ricovero;
  • accessi successivi al primo per le prestazioni a ciclo (si precisa che in questo caso l’utente non ha diritto al recupero dell’appuntamento mancato e non disdetto nei termini e modalità previste);
  • la cui prenotazione è attivata dall’Azienda Sanitaria (ad esempio vaccinazioni obbligatorie; prestazioni previste dai programmi di screening,…) o su richiesta di organi istituzionali, quali Tribunale, Carcere, ecc.;
  • prestazioni ambulatoriali erogate nei servizi territoriali con presa in carico del paziente: servizi per le dipendenze (SERD), servizi psicologici, centri di salute mentale, servizio pneumologico, servizi di cure palliative;
  • prestazioni ambulatoriali erogate nei servizi psichiatrici ospedalieri e territoriali, ivi inclusa la neuropsichiatria infantile e dell’età adolescenziale (NPIA);
  • prestazioni ambulatoriali riferite a pazienti in carico per terapie chemio- e radioterapiche;
  • prestazioni afferenti le malattie infettive erogate negli ambulatori ospedalieri e territoriali;
  • prestazioni erogate al domicilio;

  • Ogni altro ambito non ricompreso tra le prestazioni di specialistica ambulatoriale (non caratterizzate dalla sigla “PSA” ai sensi della deliberazione della G.P. n. 2568/1998).

Come posso disdire la prenotazione?

Puoi disdire la prenotazione 24 ore su 24 per telefono tramite il servizio di disdetta automatico usando i numeri del CUPP. Puoi disdire anche online inserendo il numero di appuntamento che trovi sul promemoria o hai ricevuto tramite l'SMS di conferma prenotazione. Inoltre la cancellazione può essere effettuata via E-Mail o di persona presso i punti di prenotazione.
In ogni caso ci devono essere due giorni lavorativi tra la visita e la disdetta. Il sabato e la domenica non vengono considerati.

Esempi:
  • Visita prenotata per lunedì:
    disdetta entro mercoledì della settimana precedente.
  • Visita prenotata per martedì:
    disdetta entro giovedì della settimana precedente.
  • Visita prenotata per mercoledì:
    disdetta entro venerdì della settimana precedente.
  • Visita prenotata per giovedì:
    disdetta entro lunedì.
  • Visita prenotata per venerdì:
    disdetta entro martedì.

Per aiutarti a ricordare l’appuntamento è stato introdotto un servizio di promemoria automatico: sette giorni prima dell’imminente appuntamento la paziente o il paziente riceve una chiamata. L'appuntamento può essere confermato o disdetto utilizzando il campo numerico del telefono.

In tutti i casi ti verrà consegnato un codice univoco di disdetta. Conservalo, sarà la prova che hai effettuato correttamente la disdetta.

Come funziona la sanzione?

Nel caso in cui venga accertata una violazione, questa ti viene notificata e hai 30 giorni per pagarla.

Se non hai disdetto entro i termini previsti la visita medica che hai prenotato, i dirigenti amministrativi dei comprensori sanitari di riferimento ti notificheranno la sanzione prevista. Il verbale di accertamento della violazione e la contestazione della sanzione amministrativa avverranno entro 90 giorni per gli utenti residenti in Italia ed entro 360 per quelli residenti all’estero. La decorrenza dei termini è a partire dall’accertamento della violazione.

Il pagamento della sanzione, 35,00€ più le spese di notifica, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di accertamento, attraverso il portale pagoPA.

Posso giustificarmi quando ricevo una sanzione?

La mancata disdetta è giustificata in alcuni casi, che devi documentare secondo determinate modalità

Il regolamento prevede che, in alcuni casi, la mancata disdetta sia giustificata. Qualora dovessi rientrare in uno di questi casi, hai 30 giorni di tempo a disposizione per presentare gli scritti giustificativi, usando la modulistica messa a disposizione sul sito dell’azienda Sanitaria dalla notifica dell’accertamento della violazione. I 30 giorni sono calcolati a partire dalla notifica della violazione.

Scarica il documento con tutte le eccezioni

Ci sono diversi modi in cui puoi farci avere la giustificazione, perchè il tuo caso dovrebbe rientrare in una delle categorie eccezionali.

Si deve utilizzare sempre il modulo dedicato da consegnare in una delle seguenti modalità:
  • inviare il modulo compilato tramite posta ordinaria a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:
    Commissione aziendale di valutazione mancate disdette
    Ripartizione Prestazioni sanitarie ed Assistenza territoriale
    Via Thomas Alva Edison 10/D
    39100 Bolzano
  • inviare il modulo compilato tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo dedicato:
    strafe.sanzione@pec.sabes.it
    Le domande presentate per posta elettronica tradizionale non sono ammissibili e non saranno ricevute dalla casella PEC!
  • consegnare il modulo compilato di persona presso i distretti sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Vedi l’elenco su https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp

In tutti i casi è necessario allegare il tuo documento di identità o, se non puoi recarti di persona, delegando un sostituto con delega scritta e copia del tuo documento di identità.

La documentazione verrà esaminata dalla Commissione Aziendale di valutazione mancate disdette, composta da tre componenti. Entro 180 giorni dalla presentazione degli scritti giustificativi, il dirigente amministrativo, dopo aver ricevuto il parere della commissione, provvede a:

  • archiviare gli atti, dando comunicazione all’utente e alla Ripartizione Economico Finanziaria per la rettifica del credito registrato;
  • emettere la notifica di ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata. A questa verranno addebitate le ulteriori spese di notifica e dovrà essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento sul portale pagoPA . In questo caso potrai ancora effettuare un ricorso nei modi, termini e tempi previsti dalla legge.